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The Pifferi Case: When Media Influence Impacts Legal Justice

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2026-01-20 01:25:00

Vittorio Manes, avvocato e ordinario di Diritto penale presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, la sentenza della Corte d’Assise d’appello di Milano sul caso Pifferi va ben oltre la vicenda in sé e rappresenta la prima pronuncia che riconosce esplicitamente le cosiddette “attenuanti mediatiche”, una categoria che lei aveva teorizzato quasi dieci anni fa. Che valore ha il riconoscimento, sul piano giuridico e culturale, del fatto che il diritto comincia a prendere sul serio l’influenza dei media sui processi?

Un valore notevole, direi, al di là del doveroso riconoscimento della decurtazione della sofferenza patita per essere stata l’imputata sottoposta alla gogna dei media: una “pena della vergogna” presofferta, in forza di una “giustizia senza processo”, che giustamente i giudici – riconoscendo le attenuanti generiche – hanno ritenuto considerare nel computo delle circostanze, così escludendo l’unica aggravante e giungendo a sostituire l’ergastolo con la pena, ben diversa, di 24 anni di reclusione. In effetti, questa lucida sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano va molto oltre questo pur importante ed innovativo traguardo: perché non si limita ad analizzare criticamente quel “malvezzo contemporaneo” – come scrivono le giudici – che è il “processo mediatico”, dove si emettono – in una cornice tutta rivolta all’intrattenimento ed allo spettacolo – “inappellabili” condanne “corrispondenti al sentimento sociale e popolare”; ma appunto concretizza le critiche esaminando puntualmente molte delle ricadute distorsive che esso determina sul processo reale, sino a trarne le coerenti conseguenze sul piano giuridico: sulle testimonianze, sulla loro spontaneità ed affidabilità, sul paradigma di assunzione delle prove di carattere tecnico e scientifico, sul ruolo stesso della parte civile, che in questo caso – dice ancora la pronuncia – si è dovuta trasformare “obtorto collo in inflessibile accusatrice della figlia per non essere, a sua volta, investita dalla pubblica esecrazione”. Tutti problemi denunciati e sviscerati con argomentazioni molto acute, e molto coraggiose. Insomma, in questa decisione si registra un importante salto di qualità: si prende finalmente atto del fatto che il processo mediatico non è solo un fenomeno sociologico, che attiene alla sociologia dell’informazione, ma è un fenomeno che ha – e non può non avere – anche precipue ripercussioni sul piano giuridico.

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La Corte parla di “lapidazione verbale” e di un processo mediatico che entra nel processo penale, condizionandolo. Quali sono le distorsioni più gravi che questo cortocircuito produce sull’accertamento della verità e sulle dinamiche processuali?

La prima distorsione è certamente quella che coinvolge e travolge la presunzione di innocenza, visto che questa garanzia primordiale e generativa di molte altre guarentigie processuali, di regola, rappresenta la prima “vittima” della narrazione mediatica, che in genere segue una intonazione pregiudizialmente colpevolista, antigarantista e iperpunitivista. Ma è tutto il complesso sistema di garanzie del giusto processo, in realtà, che viene travolto nella spettacolarizzazione massmediatica della singola vicenda processuale, che – sottolinea giustamente ancora la pronuncia – si traduce pressoché sempre, “senza rilevanti eccezioni”, in una conclamata violazione dell’art. 6 Cedu, e come tale “fa strame dei principi di civiltà giuridica”: anzitutto del principio basilare, in uno Stato di diritto, che affida alla giustizia istituzionale e non all’arena mediatica la celebrazione del processo.

Colpisce il fatto che i giudici individuino effetti devastanti non solo sull’imputata, ma anche sui testimoni, sui consulenti tecnici e persino sulla parte civile. È corretto dire che il processo mediatico finisce per deformare tutte le parti del processo, e che questo fenomeno non è più solo un tema sociologico ma un problema giuridico reale?

Assolutamente corretto e – a mio avviso – pienamente condivisibile. I testi, ad esempio, subiscono una – spesso subliminale – “subornazione mediatica”, e non sanno più riconoscere e distinguere ciò che hanno appreso per via diretta e ciò che invece hanno letto sui giornali o visto in qualche talk show: esposti alle folate di una mole massiva di informazioni e pseudo-verità, diventano testi inattendibili, con l’aggravante che neppure il controesame di un avvocato, pur valoroso, potrà mai smascherare questa inattendibilità, perché lo stesso teste non sa riconoscere il vero dal falso e quindi neppure la cross examination sarà utile a farlo entrare in contraddizione. Ma anche i consulenti tecnici, come accaduto nel caso Pifferi, possono patire “effetti perversi”, che qui si sono spinti persino a far degenerare le consulenze in una “diagnosi medica d’autore” profondamente condizionata dal “giudizio moralistico” sulla madre “empia e assassina”, “perfida”, “callida e pericolosa delinquente”, come ancora scrivono le giudici, stigmatizzando le varie aggettivazioni che hanno via via accompagnato l’imputata. Giudici alle quali va riconosciuto l’ulteriore merito di aver rimarcato come non possa certo credersi che tali distorsioni siano “sterilizzate” per il sol fatto che “gli ausiliari del giudice e delle parti sono comunque professionisti, capaci e di esperienza, dunque sol per questo immuni da tale effetto di manipolazione”, “giacché non lo sono affatto o potrebbero non esserlo”. Rilievo, quest’ultimo, importantissimo, che dovrebbe valere anche, logicamente, per il giudice, quando è travolto dal turbine del processo mediatico: non basta certo la toga – come vorrebbe una ostinata giurisprudenza della Cassazione – a immunizzarlo dalle possibili, subdole influenze dei media.

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La sentenza critica apertamente la “giustizia attesa” e il richiamo al comune sentire, difendendo invece il ruolo del giudice e dell’avvocato penalista. Che cosa ci dice questo caso sullo stato della cultura delle garanzie nel nostro Paese?

Questo è un altro passaggio della sentenza che, francamente, ho molto apprezzato. Si evidenzia come la campagna mediatica crea un “orizzonte di attesa” – di regola di segno colpevolista e iperpunitivista, come accennato – rispetto al quale viene poi misurata la decisione finale del giudice: se questa coincide con le aspettative dell’opinione pubblica, e della eco mediatica, condannando l’imputato o magari riconoscendo una pena massimamente severa, allora viene accettata; se invece essa diverge rispetto a quella aspettativa, assolvendo o magari anche solo riconoscendo una circostanza attenuante (come la semi-imputabilità), o anche solo le “generiche”, quella sentenza viene aspramente criticata e rifiutata, etichettandola come un caso di “denegata giustizia”, persino opera di magistrati “deviati” o “corrotti”. E lo stesso, impietoso giudizio si rivolge, come ben sappiamo, all’avvocato che assiste l’imputato, quando questo è oggetto della pubblica esecrazione mediatica: giacché il difensore viene spesso degradato a sodale, o a connivente, dell’imputato, dimenticando che l’avvocato, prima di difendere il “gesto criminale”, difende la “persona”, e, prima e più in alto, difende il diritto. E questo la dice lunga sul clima culturale plumbeo che, attualmente, contraddistingue l’approccio ai problemi della giustizia penale, non solo nel nostro Paese: dove la giustizia sembra ormai primitivamente tornare “alla furia vendicatrice delle Erinni”.

Il riconoscimento delle attenuanti legate al clamore mediatico può restare un caso isolato o può diventare un precedente capace di incidere stabilmente sul modo di amministrare la giustizia penale e raccontarla sui media, segnando un punto di svolta nel modo in cui la giurisprudenza affronta il processo mediatico?

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L’auspicio è che – vista anche la autorevolezza della Corte di Assise di Appello di Milano – diventi un “precedente”, e che anzi alimenti una discussione capace di generare proposte volte ad introdurre un più articolato sistema di misure rimediali per chi subisce e patisce la “pena mediatica”: ad esempio, una circostanza attenuante ad hoc, e non solo le “attenuanti generiche”, per il condannato, ad evitare il surplus di afflizione che gli è derivato dall’aver subito – oltre al processo ed alla sanzione concreta – il patimento del processo mediatico; e viceversa uno strumento indennitario per l’imputato che venga poi assolto, dopo esser stato rappresentato dai media come un “presunto colpevole”, o un “colpevole in attesa di giudizio”, e magari – per lunghi anni – ingiustamente “mostrificato” nella pubblica opinione. Si dirà che, comunque, sarebbe poco più che un palliativo: ma a noi pare comunque un messaggio culturale importante, e chiaro, sul valore della presunzione di innocenza e della dignità della persona.

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