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Do Insurers Have to Pay for Documented Expenses?

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2026-01-25 01:04:00

Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33954 Anno 2025

Civile Ord. Sez. 3 Num. 33954 Anno 2025

Presidente: COGNOME NOME

Relatore: COGNOME

Data pubblicazione: 24/12/2025

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16267/2022 R.G. proposto da :

COGNOME NOMENOME domiciliata per leg ge all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE

– ricorrente –

contro

RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata per leg ge all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes a dall’avvocato COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALECODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALECODICE_FISCALE

– controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di MILANO n. 3671/2021 depositata il 17/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.

FATTI DI CAUSA

NOME COGNOME, armatrice di un motoryacht, denominata GAP mod. Sarnico 60, che aveva riportato danni a causa della collisione con uno scoglio, nei pressi di Portoferraio (Isola d’Elba) in data 30/06/2013, assicurata presso l’RAGIONE_SOCIALE, e ora RAGIONE_SOCIALE, a seguito dell’insorgere di contrasti con la compagnia RAGIONE_SOCIALE sull’ammontare dei danni indennizzabili, esperì accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il danno risarcibile venne stimato in oltre quarantatremila euro (€ 43.617,80).
La COGNOME, ritenendo che il consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo non avesse valutato adeguatamente i costi da essa sostenuti, pari a oltre centosettantaduemila euro, convenne in giudizio la detta compagnia RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Milano, al fine di ottenerne la condanna al ristoro di tutte le spese sostenute.

RAGIONE_SOCIALE eccepiva il difetto di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE e chiese, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Milano dispose una consulenza tecnica di ufficio, al fine di accertare se i costi di ripristino sostenuti dalla COGNOME fossero congrui e giustificati, in relazione ai danni elencati dal consulente di parte della stessa a seguito del sopralluogo.

In corso di causa la compagnia RAGIONE_SOCIALE corrispondeva alla COGNOME la somma di novantatremila euro, che veniva dalla stessa trattenuta in conto del maggior danno.

Il Tribunale, con la sentenza n. 3420 del 8/04/2019 sulla base delle valutazioni del consulente tecnico di ufficio, accolse parzialmente la domanda della RAGIONE_SOCIALE e condannò la compagnia RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma, ulteriore, rispetto a quanto

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già corrisposto in corso di causa, di oltre trentamila euro (€ 30.632,44) oltre interessi dalla domanda al saldo.

NOME COGNOME propose appello avverso la decisione del Tribunale a ffermando che l’importo da liquidare era superiore , di oltre cinquantatremila euro, e che le erano dovute le spese per il consulente tecnico di parte, oltre IVA, e quelle per il procedimento di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica di ufficio.

RAGIONE_SOCIALE ha resistito all’impugnazione.

La Corte d’appello di Milano ha, con la sentenza n. 3671 del 17/12/2021, accolto parzialmente l’impugnazione, liquidando in favore della COGNOME l’ulteriore somma di € 704,56, e ha condannato altresì la compagnia RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli interessi sulla somma di € 127.537 dalla data della domanda e fino al 27/10/2015 e da questa data alla data del pagamento sulla somma residua di € 31.337,00.

Avverso la sentenza della Corte d’appello propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, NOME COGNOME.

Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE succeduta all’RAGIONE_SOCIALE

La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 30/10/2025, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è proposto per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’ art. 111, comma sesto, Costituzione e conseguente nullità della sentenza, per aver e la Corte d’appello confermato l’entità del rimborso assicurativo accordato dal giudice di primo grado con motivazione assente od apparente sulla censura relativa al fatto che, sin dall’inizio, le spese da rimborsare secondo la polizza assicurativa, a seguito del danno subito per l’avaria, erano quelle documentate
dalle fatture pagate relative alle riparazioni effettuate, laddove ne fosse stata accertata la loro riferibilità al sinistro, senza alcuna necessità di fare riferimento al concetto di ‘congruità’ .

Il motivo, nonostante la sua intitolazione, va qualificato ex officio come prospettazione del vizio di omessa pronuncia su un motivo d’appello .

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Esso è fondato.

Con l’atto d’appello NOME COGNOME censurò la sentenza di primo grado non già contestando il giudizio di congruità delle spese, ma sostenendo -questo il reale nucleo della censura proposta dall’assicurata in secondo grado che la questione della congruità delle spese sostenute per riparare il natante non veniva in rilievo, perché il contratto prevedeva comunque che l’indennizzo fosse pari alle ‘spese documentate’ , e le spese di riparazione erano state per l’appunto documentate.

A fronte di tale censura, la sentenza impugnata si sofferma a discorrere di questioni diverse da quelle prospettate dall’appellante e comunque non pertinenti per due ragioni:

le spese di riparazione sono spese di salvataggio ex 1914 c.c., sicché di esse non si doveva stabilire se fossero ‘congrue’, ma se fossero ‘sconsiderate’ (si vedano, nella giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 4786 del 07/09/1984; Cass. n. 1749 del 28/01/2005;

la Corte d’appello in sostanza ha ritenuto eccessiva e ‘colposa’ la spesa sostenuta dall’assicurato. Ma nell’assicurazione danni la colpa dell’assicurato non esclude il diritto all’indennizzo, a meno che non sia ‘grave’ (art. 1900 c.c.).

Ma nel caso di specie non risulta che nei gradi di merito sia stata agitata la questione della colpa grave dell’assicurata da parte della compagnia RAGIONE_SOCIALE, sulla quale incombeva il relativo onere di provare il dolo o la colpa dell’assicurato (Cass. n. 2005 del 8/04/1981; Cass. n. 2475 del 11/09/1963) nelle competenti fasi di merito.

A tanto consegue che la valutazione effettuata dalla Corte d’appello , di congruità o meno delle dette spese, e che ha condotto all’accoglimento soltanto parziale dell’impugnazione della COGNOME, ha pronunciato su una questione non coerente col thema decidendum e comunque estranea al motivo di impugnazione per come proposto da NOME COGNOME.

Infine, non può sottacersi che la sentenza impugnata, oltre a avere sostanzialmente eluso la questione posta dall’appellante, ha sorretto la propria decisione con l’ulteriore argomento che l’appellante avrebbe richiesto una diversa valutazione dei fatti e segnatamente delle spese sostenute, ossia affermando che la rivalutazione dei fatti non rientra tra i compiti istituzionali del giudice dell’impugnazione mentre, viceversa, la funzione demandata dall’ordinamento processuale vigente al detto giudice, sia esso la Corte d’appello o il Tribunale , è tra l’altro quella di riconsiderare i fatti controversi ivi compresi le somme necessarie alle riparazioni.
Il primo motivo del ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto.

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Il secondo motivo di ricorso pone censure , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. o comunque di violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’ art. 111, comma sesto, Costituzione di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal confronto dei preventivi formulati da tre diverse imprese offerenti, come emerso dagli atti processuali, aspetto che ha costituito oggetto di discussione tra il perito del giudice e quelli di parte, nonché omessa ammissione di consulenza tecnica d’ufficio integrativa tale da determinare l’omissione di esame e (o) di motivazione su un punto decisivo della controversia o la nullità della sentenza.
Il secondo motivo, in quanto concernente la valutazione, di asserita incongruità, delle spese di riparazione dell’imbarcazione

effettuata dalla Corte territoriale, è assorbito dall’accoglimento del primo.

La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione personale, alla quale in conclusione, è demandato di procedere ad un nuovo esame dell’appello proposto da NOME COGNOME, alla luce dei princìpi sopra esposti.

La Corte di rinvio provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 30/10/2025.

Il Presidente NOME COGNOME

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