Written Fee Agreements Between Lawyers and Clients: A Legal Requirement

2026-01-20 23:20:00

A) A norma dell’art. 2233, ult. comma, c.c., nel testo introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con modif. dalla l. n. 248/2006, l’accordo di determinazione del compenso professionale tra l’avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta, in assenza della quale l’accordo è nullo

La formazione di tale accordo non richiede tanto che la volontà delle parti sia espressa in un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe, ma che, per realizzarsi, proposta e accettazione, ancorché non contestuali, siano redatte in forma solenne, senza che rilevi un’ipotetica non contestazione dell’accordo, trovando applicazione le norme che disciplinano, in generale, la prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, in virtù delle quali:

a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi, come una dichiarazione di quietanza ovvero una fattura;

b) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza soltanto nell’ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento.

B) Il credito dell’avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell’inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell’art. 429 c.p.c.

Dalla mora conseguente all’inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l’avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c., il quale, può, tra l’altro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

I citati principi sono stati pronunciati dalla Corte di cassazione, Sezione 2 Civile, con l’ordinanza del 14 gennaio 2026, n. 803, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato la decisione del merito resa dal Tribunale di Brescia.

La vicenda

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 10/2019, l’avv. Mevio Giovenale chiese la condanna della società Beta S.r.l. al pagamento della somma complessiva di euro 12.538,78, oltre iva e c.p.a., oltre interessi legali, moratori e anatocistici, nonchè rivalutazione, a titolo di compenso per la prestazione professionale giudiziale svolta nell’interesse della stessa, esponendo di averla assistita nel procedimento ex art. 2473 c.c., promosso da Caio Rufo per la nomina di un esperto ai fini della liquidazione della sua quota in seguito al recesso dalla società e iscritto davanti al Tribunale di Brescia al n. R.G. 9060/2018, di essersi costituito con comparsa in data 12/2018 nell’interesse della società, la quale, in data 02/2019, gli aveva comunicato la revoca del mandato, e di aver inviato alla predetta la nota spesa e competenze in base a quanto esposto nella nota informativa del 07/12/2018, consegnata e accettata dalla cliente in occasione del conferimento dell’incarico, senza che nulla gli venisse pagato.

Costituitasi in giudizio, la società Beta S.r.l. dedusse:

– che in data 30/05/2018, aveva corrisposto al legale un primo fondo spese di euro 2.939,20;

– che l’attività di quest’ultimo era proseguita nella fase delle trattative con la ex socia volte alla definizione stragiudiziale della vertenza e non andate a buon fine;

– che, per tale attività, aveva ulteriormente corrisposto plurimi pagamenti per complessivi euro 9.791,44;

– che il legale si era costituito nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 2473, terzo comma, c.c. dalla ex socia davanti al Tribunale di Brescia;

– che questo, con mail del 20/02/2019, le aveva chiesto il pagamento dei propri onorari per complessivi euro 13.394,92 afferenti al solo procedimento di volontaria giurisdizione;

– che, non trovando tale richiesta alcun fondamento, il compenso andava quantificato sulla base delle tariffe e che il legale si era rifiutato di aderire al tentativo di mediazione chiesto davanti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, sicché il compenso del predetto poteva al più essere liquidato nella misura di euro 4.320,00, mentre era infondata e illegittima la richiesta di pagamento degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria.

Con ordinanza n. 5204 del 2020, il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ha condannato la Società Beta resistente al pagamento, in favore dell’avv. Mevio Giovenale, della somma di euro 6.543,40, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo, ponendo a suo carico le spese di lite.

Contro la predetta ordinanza, l’avvocato Giovenale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

I motivi di ricorso

Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché, nonostante l’esplicita domanda sul punto, i giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi in merito al riconoscimento degli interessi moratori nella misura prevista dall’art. 17 d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla legge n. 162 del 2014, di quelli anatocistici ai sensi dell’art. 1283 c.c. e del risarcimento del danno da svalutazione monetaria (ampiamente documentato attraverso la produzione degli estratti del conto corrente dello studio attestanti la percentuale di interessi debitori applicati nel periodo di mora, alla stregua delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 19499/2008).

Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 13, legge 31 dicembre 2012, n. 247, 1, disposizioni generali, d.m. n. 55/2014, 2233 e 1326 c.c., e l’apparente e perplessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto insussistente la prova della pattuizione scritta del compenso, che avrebbe inibito l’applicazione delle tariffe di cui al d.m. n. 55 del 2014, senza però avvedersi che l’accordo si era concluso, nella specie, con le modalità di cui all’art. 1326 c.c., posto che il cliente, indipendentemente dalla sua mancata sottoscrizione, aveva accettato il costo della prestazione indicato nella nota informativa/preventivo trasmessagli sia all’atto del conferimento dell’incarico, sia via mail, tenendo un comportamento concludente dato dall’assenza di contestazioni e dall’esecuzione del contratto, e che egli aveva conosciuto detta accettazione.

La decisione e motivazione

La Corte di cassazione, con la citata ordinanza n. 803 del 2026, ha ritenuto i motivi non fondati e ha rigettato il ricorso con conseguente conferma delle statuizioni contenute nella decisione impugnata.

A dire del Collegio, quanto alla rivalutazione monetaria, su cui effettivamente il giudice non si è espresso, trova applicazione la regola secondo cui nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (tra le varie, v. Corte di cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023; Corte di cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015).

Pertanto, non essendo richiesti accertamenti di fatto per la soluzione della questione, la Corte ha deciso direttamente nel merito.

In proposito, il Collegio ha osservato che «il credito dell’avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell’inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell’art. 429 c.p.c.

Dalla mora conseguente all’inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l’avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c., il quale, può, tra l’altro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali» (Corte di cassazione, Sez. 2, 30/07/2019, n. 20547; Corte di cassazione, Sez. Un., 16/07/2008, n. 19499).

Nel caso in esame, il ricorrente non ha neppure dedotto a che titolo, nel grado di merito, avesse chiesto il riconoscimento del maggior danno, con la conseguenza che la censura, oltreché infondata alla stregua del principio sopra richiamato, è risultata difettare anche di specificità.

Quanto all’ulteriore censura, il Collegio ha osservato che, a norma dell’art. 2233, ult. comma, c.c., nel testo introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con modif. dalla l. n. 248/2006, l’accordo di determinazione del compenso professionale tra l’avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta, in assenza della quale l’accordo è nullo (Corte di cassazione, Sez. 2, 12/01/2023, n. 717; Corte di cassazione, Sez. 2, 16/5/2022, n. 15563; Corte di cassazione, Sez. 6-2, 8/9/2021, n. 24213; Corte di cassazione, Sez. 2, 4/6/2015, n. 11597).

Come chiarito da Corte di cassazione, Sez. 2, 12/01/2023, n. 717, il ridetto art. 2233 c.c. non può ritenersi abrogato con l’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012, nella parte in cui ha stabilito che «il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale», poiché quest’ultima disposizione, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell’art. 2233, ultimo comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell’incarico professionale (in questi termini anche Corte di cassazione, Sez. 2, 4/6/2015, n. 11597, cit.; Corte di cassazione, Sez. 6-2, 8/9/2021, n. 24213, cit.; Corte di cassazione, Sez. 2, 16/5/2022, n. 15563, cit.).

Ne consegue che la formazione di tale accordo (sul punto Corte di cassazione, Sez. 2, 12/01/2023, n. 717, cit.) non richiede tanto che la volontà delle parti sia espressa in un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe, ma che, per realizzarsi, proposta e accettazione, ancorché non contestuali, siano redatte in forma solenne (Corte di cassazione, Sez. 2, 16/5/2022, n. 15563, cit.), senza che rilevi un’ipotetica non contestazione dell’accordo (Corte di cassazione, Sez. 2, 14/04/2025, n. 9733), trovando applicazione le norme che disciplinano, in generale, la prova dei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam (Corte di cassazione, Sez. 6-2, 8/9/2021, n. 24213, cit., in motiv.), in virtù delle quali:

a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (Corte di cassazione, Sez. 1, 18/1/2019, n. 1452), come una dichiarazione di quietanza (Corte di cassazione, Sez. L, 15/12/1997, n. 12673; Corte di cassazione, Sez. 2, 30/3/2012, n. 5158; Corte di cassazione, Sez. 2, 18/4/2019, n. 10846) ovvero una fattura (Corte di cassazione, Sez. 1, 22/1/2009, n. 1614; Corte di cassazione, Sez. 1, 17/3/2015, n. 5263);

b) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza (Corte di cassazione, Sez. 3, 9/6/2006, n. 13459; Corte di cassazione, Sez. 1, 7/7/2016, n. 13857), soltanto nell’ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento (Corte di cassazione, Sez. 6-2, 8/9/2021, n. 24213).

A questi principi si sono attenuti i giudici di merito, allorché hanno affermato che l’esame dei documenti non consentiva di ritenere assolto l’onere di forma scritta e di sottoscrizione (sia del cliente, sia del legale) richiesto dal terzo comma dell’art. 2233 c.c., non soltanto perché l’informativa del 7/12/2018 era incerta e non predeterminata (essendo stata indicata soltanto una “prevedibile” misura del compenso in euro 10.000), ma anche perché la stessa era priva della sottoscrizione del legale della società, sicché rimaneva nell’alveo dei documenti di provenienza unilaterale.

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